9.6.c Offerte anormalmente basse

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - 9.6 Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 110 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’articolo 110 disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse e le procedure da seguire in presenza delle stesse.

Il comma 1 dispone che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa. Lo stesso comma dispone che l’anomalia sia valutata in base a elementi specifici indicati nel bando o nell’avviso, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 (ossia i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

In base al comma 2, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni.

Il comma 3 disciplina il contenuto delle suddette spiegazioni, stabilendo che le stesse possono riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Il comma 4 dispone che non sono ammesse giustificazioni:
a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il comma 5 disciplina i casi in cui la stazione appaltante prevede l’esclusione dell'offerta, riproducendo, nella sostanza, quanto già previsto dal comma 5 dell’art. 97 del Codice previgente.
Oltre che nel caso in cui le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tale esclusione è disposta nelle ipotesi in cui l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 (in materia di subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Il comma 6 disciplina la procedura da seguire, da parte della stazione appaltante, qualora la medesima accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, riproducendo, nella sostanza, quanto già previsto dal comma 7 dell’art. 97 del Codice previgente.
Variato co. 3,
si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 110, co. 4, lett. b)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024, art. 38)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Con il correttivo il legislatore è intervenuto a modificare il comma 4, lett. b) dell'art. 101 unicamente sostituendo all'espressione "oneri di sicurezza" quella, più corretta, di "costi di sicurezza". Dal 31/12/2024