9.3.b. Contratti di rendimento energetico. Contratti di partenariato sociale

9. PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - 9.3. Finanza di progetto e altre forme di partenariato

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs.n.36/2023 art. 200 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.
La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche.
 
D. Lgs. n.36/2023 art. 201 ENTE CONCEDENTE / CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI Per la conclusione di contratti di partenariato sociale, gli enti concedenti devono predisporre un atto generale che tenga conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore e che determini i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione del contratto.
I contratti di partenariato sociale possono essere stipulati nei seguenti casi:
a) per la gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare di incentivi fiscali;
b) per la gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all’uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento.
Variati co. 1 e 2, si veda la modifica al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 201
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 59)
OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE / RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il primo e il terzo comma dell'art. 201 al solo fine di precisare da chi vengono predisposti i bandi-tipo e i contratti-tipo cui la norma fa riferimento.
E' ora previsto che il contenuto dell'atto generale per la conclusione di contratti di partenariato sociale va predisposto tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione del settore e con il MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Dal 31/12/2024
D. Lgs. n.36/2023 art.198, co. 2 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Anche al di fuori della finanza di progetto, gli aggiudicatari di contratti di PPP possono sempre costituire una società di scopo.