8.6.b. Criteri di aggiudicazione

8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - 8.6. Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 36/2023 art. 108 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla scorta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici (comma 1).

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (comma 2):
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;
b) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
c) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione.

È possibile utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1 (comma 3).

Si prevede che nei documenti di gara si stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto (comma 4).

Si conferma che l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (comma 5).

Si conferma, altresì, che i criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (comma 6).

Si stabilisce che, al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.lgs. n. 198/2006 e che la stazione appaltante verifica l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo (comma 7).

Si ribadisce che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi (comma 7).

Nel caso in cui la ponderazione descritta al comma 7 non sia possibile, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa (comma 8).

Si prevede che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (comma 9).

Si prevede che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte (comma 10).

In modo analogo a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, le variazioni intervenute, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non producono conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (comma 12).
variati co. 4 e co. 7,
si vedano modifiche ai righi successivi
D.Lgs. n. 36/2023 art. 108, co. 7
(come modificato dall’art. 6, co. 2-bis, D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2023)
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO La L. n. 87/2023 di conversione del D.L. n. 51/2023, all'art. 6 co. 2-bis, ha modificato il c. 7 dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023, stabilendo che "Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.lgs. n. 198/2006." Dal 06/07/2023
D.Lgs. n. 36/2023 art. 108, co. 4 e 7
(come modificati dall'art. 36 del D.Lgs. n. 209/2024)
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Il correttivo ha modificato:
- il comma 4 dell'art. 108 meglio precisando i criteri oggettivi connessi all'oggetto dell'appalto, sulla base dei quali valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa e stabilendo che tali criteri debbano essere "di impatto economico, sociale e ambientale". Con tale espressione viene, dunque, sostituita la precedente disposizione che faceva riferimento ad "aspetti qualitativi, ambientali o sociali";
- il comma 7 dello stesso art. 108, introducendo criteri premiali in caso di riduzione di emissione di gas a effetto serra. La nuova disposizione stabilisce, infatti, che: " Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra".
Dal 31/12/2024