SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8.2.c. Suddivisione in lotti
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 8.2. Norme comuni
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 1-2 | STAZIONE APPALTANTE | Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore ed in modo tale da avere valore adeguato a garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. Nel bando o nell’avviso di gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Va comunque rammentato che l'art. 14, comma 6, del codice vieta l'artificiosa suddivisione in lotti dell'appalto allo scopo di sottrarlo dall'applicazione delle norme del codice relative agli appalti sopra soglia di rilevanza comunitaria. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2 relativi alla idoneità a garantire l'effettiva partecipazione da parte della microimprese, piccole e medie. È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 5 | STAZIONI APPALTANTI | Il bando di gara e la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante ha la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali la stazione appaltante effettua la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. |