7.3.h. Procedure in caso di somma urgenza

7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.3. Scelta del contraente

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 art.140, co. 1 STAZIONE APPALTANTE In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea.
Il soggetto che dispone l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
Fino al 19/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co 1 (come modificato dal D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025 art. 2, co. 1, lett. c, n. 01.2) STAZIONE APPALTANTE In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l’amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea (così modificato dalla L. n. 105/2025).
Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata nonché i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
 
Dal 20/07/2025
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 6 STAZIONE APPALTANTE Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini dell'art. 140, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
La circostanza di somma urgenza, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
In tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di servizi e forniture con le procedure previste dall’art.140.
Fino al 20/05/2025
D.L. n. 73/2025 art. 2, co. 1, lett. c, n. 2 (convertito dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE L’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. n. 73/2025 ha abrogato il comma 6 dell’art. 140 e tale previsione è rimasta inalterata nella L. n. 105/2025 di conversione del predetto D.L.
La disciplina delle circostanze di somma urgenza è confluita nei nuovi co. 1-bis e 1-ter del medesimo art. 140.
Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 1-bis (inserito dal D.L. n. 73/2025 art. 2, co 1, lett. c, n. 1)

D.Lgs. n. 1/2028 art. 7

D.Lgs. n. 1/2028 art. 24
 
STAZIONE APPALTANTE Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'art. 7 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'art. 24 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile); in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.
Dal 21/05/2025 al 19/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co 1-bis e 1-ter (inseriti dal D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025 art. 2, co. 1, lett. c, n. 1)

D.Lgs. n. 1/2028 art. 7

D.Lgs. n. 1/2028 art. 24
 
STAZIONE APPALTANTE Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini di quanto disposto dall’art. 140, anche il verificarsi degli eventi di cui all'art. 7 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell’art. 140, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'art. 24 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile); in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.
Dal 20/07/2025
D.Lgs n. 1/2018 art. 7 STAZIONE APPALTANTE Gli eventi emergenziali di protezione civile sono costituiti da:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di Enti o Amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
 
D.lgs n. 36/2023 art. 140, co. 2 STAZIONE APPALTANTE L’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.
Per quanto concerne i servizi e le forniture il riferimento è naturalmente al solo art. 37.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture e servizi sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 9 STAZIONE APPALTANTE Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 3 (il comma 6, pure menzionato, è stato abrogato), di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 4 STAZIONE APPALTANTE Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 5 STAZIONE APPALTANTE Qualora un servizio o una fornitura, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.  
D.Lgs n. 36/2023 art.140, co. 7 STAZIONE APPALTANTE Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dall'articolo 140, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi DPR , n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria.
La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.
La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
Fino al 20/05/2025
D.lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 7 (come modificato dal D.L. n. 73/2025 art. 2, co. 1, lett. c, n. 3 convertito dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dall'articolo 140 e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. (così modificato dalla L. n. 105/2025).
La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.
La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.
Dal 21/05/2025
D.Lgs n. 36/2023 art. 140, co. 8 STAZIONE APPALTANTE In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti della soglia europea, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti indicati al comma 2, dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 1/2018. L'affidamento diretto per questi motivi non è comunque ammesso per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 8 (come modificato dal D.L. n. 73/2025 art. 2, co. 1, lett. c, n. 4) STAZIONE APPALTANTE L'affidamento diretto per i motivi di cui all’art. 140 non è comunque ammesso per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Dal 21/05/2025 al 19/07/2025
D.L. n. 73/2025 art. 2 co. 1, lett. c, n. 4 (come modificato da L. n. 105/2025 art. 2 co. 1, lett. c, n. 4) STAZIONE APPALTANTE L’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), D.L. n. 73/2025 è stato modificato in sede di conversione dalla relativa L. n. 105/2025 che ha abrogato il comma 8 dell’art. 140. Dal 20/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 10 STAZIONE APPALTANTE Gli atti relativi agli affidamenti in condizioni di somma urgenza sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, con indicazione specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.