7.3.g. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.3. Scelta del contraente

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 art. 70, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (per i quali si rinvia alle specifiche schede) con le modalità indicate all'articolo 50, e possono altresì utilizzare tale procedura per gli appalti sopra soglia, nei casi specifici individuati dall’articolo 76 del codice .  
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici sopra soglia di rilevanza europea mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dall'art. 76 ed elencati alle righe successive, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett. a) STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, per gli appalti sopra soglia, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima.
Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali.
Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett. b) STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui alle lettere b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett.c) STAZIONE APPALTANTE La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è anche consentita, per gli appalti sopra soglia, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 4 STAZIONE APPALTANTE Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura negoziata senza bando è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, comunque, di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 6 STAZIONE APPALTANTE La procedura negoziata senza bando può essere usata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1.
Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e, ai fini dell'applicazione delle soglie comunitarie di cui all'art. 14, l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 76, co. 7 STAZIONE APPALTANTE Per i casi previsti dall’art.76, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, e tecnica e professionale desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.