SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7.2.b. Clausole sociali e CAM
7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.2. Norme comuni
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 57, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio,e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, devono contenere specifiche clausole sociali, con le quali, come requisiti necessari dell'offerta, sono richieste misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Dette misure devono garantire le stesse tutele economiche e normative anche per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Le clausole sociali devono garantire le stesse tutele economiche e normative previste per l’impresa che svolge l’attività prevalente anche per i lavoratori in subappalto, rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 57, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 21) |
STAZIONE APPALTANTE | Per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità di generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei CCNL e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del codice. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 2-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 21) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 21 del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto il co. 2-bis all'art. 57 del codice, il quale stabilisce che l'allegato II.3 - che fino al 30/12/2024 era dedicato a "soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riervata la partecipazioni ad appalti" - ora prevede clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate. | Dal 31/12/2024 |
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.3 art. 1, co. 4 e 7 |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione sora detti, o stabilire una quota inferiore a quella prevista dal co. 4 dell'art. 1 dell'all. II.3, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 83, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | I bandi di gara indicano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti da Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifriche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche in relazione a quanto specificamente previsto dall'art. 130 del codice Tali criteri sono tenuti presenti ai fini della stesura dei documenti di gara, in particolare quelli premianti che sono presi in considerazione per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 4 e 5 Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. |