SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7.1.c. Operatori economici e loro qualificazione
7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.1. Soggetti
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs n. 36/2023 All.I.1 art.1, co. 1, lett. l) | OPERATORE ECONOMICO | Si definisce operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 65, co. 2 | OPERATORE ECONOMICO | Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro c) i consorzi tra imprese artigiane d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 65, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Le Stazioni Appaltanti ammettono alle procedure di affidamento gli operatori economici nazionali nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. | |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 65, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le specifiche prestazioni e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente. | |
| D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. | |
| D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. |
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| D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 10 | STAZIONE APPALTANTE | Con l'apposito regolamento previsto dall'art. 226-bis, co. 1, lett. b), del codice verrà definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento conterrà, tra l’altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio. | |
| D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 11 | STAZIONE APPALTANTE | Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici: · quale requisito di capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto; · quale requisito di capacità tecnica e professionale: di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. |
Fino al 30/12/2024 |
| D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 11 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 32) |
STAZIONE APPALTANTE | L’art. 32 del D. Lgs. n. 209/2024 ha così modificato i requisiti richiesti: - quale requisito di capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura; - quale requisito di capacità tecnica e professionale: di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 68 | RTI / CONSORZIO ORDINARIO / IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE | La presentazione di offerte da parte di soggetti associati in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari è regolamentata dall’art.68. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. L'individuazione di ques'ultimo e il mandato stesso devono risultare da scrittura privata autenticata. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 2 | CONSORZIO STABILE | Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), resta fermo che i requisiti, per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 67, co. 1, lett. a) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27) | CONSORZIO STABILE | La previgente previsione riportata la rigo precedente è stata semplicemente ricollocata nella lett. a) del co. 1 dell'art. 67 e dunque, anche dopo il Correttivo, per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), resta fermo che i requisiti, per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8 | CONSORZIO STABILE | I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27) |
CONSORZIO STABILE | I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 69 | OPERATORE ECONOMICO | Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice. |