SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3.3.d. Anticorruzione
3. ISTITUTI GENERALI - 3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 | STAZIONE APPALTANTE | La stazione appaltante deve: a) individuare dei criteri di rotazione nella nomina del RUP tenuto conto, ove possibile, delle caratteristiche e modalità organizzative dell’amministrazione; b) individuare i soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi; c) inserire, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; d) prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità; e) premurarsi che il RUP attesti all’interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio; f) promuovere attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l’altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto. | |
| Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 | STAZIONE APPALTANTE | Il primo approfondimento della sezione della parte speciale del PNA 2025 è dedicata ai contratti pubblici che, come noto, rientrano nelle aree a maggior rischio corruttivo che l’amministrazione è tenuta a presidiare con apposite misure (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). L'ANAC ha ritenuto di supportare amministrazioni ed enti nell’identificazione di alcuni rischi e misure rispetto a processi attinenti a istituti e previsioni introdotti dal D.lgs. n. 36/2023 e dal D.lgs. n. 209/2024 oppure modificati da quest'ultimo. Le questioni esaminate attengono ai seguenti profili: (il mancato) utilizzo delle PAD e l’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nell’ambito della digitalizzazione; il conflitto di interessi nei contratti pubblici; la programmazione della committenza svolta per conto terzi; il ruolo del Responsabile Unico del Progetto con particolare riguardo alle funzioni e alla disciplina che ne regola l’attività nei casi di appalti delegati; la fase esecutiva, con particolare riferimento al subappalto e all’interoperabilità tra metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e PAD; i Collegi Consultivi Tecnici (CCT) con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse; il sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti; l’accordo di collaborazione. Il PNA 2022 è da ritenersi aggiuntivo rispetto al PNA 2022 e al relativo Aggiornamento 2023 e pertanto è prevalente laddove non compatibile. | |
| D.Lgs. n. 190/2012 art. 1, co. 17 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. | |
| D.Lgs. n. 24/2023 | DIPENDENTE PUBBLICO O PRIVATO/ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | L'istituto del c.d. whistleblowing è stato introdotto dalla L. n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione) e prevede un regime di tutela per il dipendente (pubblico o privato) che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La relativa disciplina è attualmente delineata dal D.Lgs. n. 24/2023 che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito l'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali tali da ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. La norma regola le procedure apposite per la presentazione e la gestione delle predette segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre canali di segnalazione interna. Il D.Lgs. n. 24/2023 obbliga ANAC ad adottare linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno; - atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. L'art. 21 D.Lgs. n. 24/2023 elenca le sanzioni che possono essere irrogate da ANAC per il mancato rispetto della normativa in materia di whistleblowing, fermi restando gli altri profili di responsabilità: - da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza; - da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; - da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. |