SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3.3.b. Pantouflage
3. ISTITUTI GENERALI - 3.3. Vigilanza e controlli preventivi di legalità
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 165/2001 art. 53, co. 16-ter | EX PUBBLICO DIPENDENTE CHE HA ESERCITATO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI | La disciplina del c.d. pantouflage (o revolving doors) è contenuta nell'art. 53, co. 16- ter del D.Lgs. n. 165/2001 e regola la fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro / consulenza con una pubblica amministrazione. Il pantouflage, infatti, è il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato al fine di sfruttare la precedente posizione di lavoro presso il nuovo datore di lavoro. Il comma 16-ter dell'art. 53, D.Lgs. 165/2001 prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Sotto il profilo sanzionatorio la norma prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto, l'obbligo per l'ex dipendente pubblico di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati e il divieto per i soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. Si tratta di un'ipotesi di incompatibilità successiva che si aggiunge alla disciplina dell'inconferibilità degli incarichi (il divieto temporaneo, cioè, di accesso ad una carica o ad un incarico) e dell'incompatibilità (il divieto di cumulo di più cariche o incarichi) contenuta nel D.Lgs. n. 39/2013. |
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| D.Lgs. n. 39/2013 art. 21 | EX TITOLARE DI INCARICHI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | L'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ampliato per effetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013. Questa disposizione prevede che, ai soli fini del pantouflage, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (si vedano, in proposito, gli articoli 1 e 2), ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. I divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. Il divieto, quindi, non si applica solo agli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, ma anche a coloro che hanno svolto un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico. |
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| D.Lgs. n. 39/2013 art. 16 D.Lgs. n. 39/2013 art. 21 |
ANAC | Il richiamo alla disciplina del pantouflage contenuto nell'art. 21 D.Lgs. n. 39/2013 ha comportato anche, da parte della giurisprudenza (Cons. St. n. 7411/2019 e Cass. Civ., ss.uu. n. 36593/2021), il riconoscimento in capo ad ANAC di poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage in quanto riconduciibli nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 39/2013. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 94, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | In presenza di un provvedimento di ANAC di accertamento della violazione del divieto di pantouflage, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94, co. 5 lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 esclude l'operatore economico in quanto destinatario di una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 53, co.16-ter, D.Lgs. n. 165/2001). | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 98, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | In mancanza di un precedente provvedimento di accertamento di violazione del divieto di pantouflage da parte di ANAC, la stazione appaltante effettua comunque, sulla base degli elementi a propria conoscenza, una valutazione sulla dichiarazione resa dall'operatore economico offerente. Ove tale dichiarazione sia ritenuta non veritiera e quindi idonea ad influenzare il processo decisionale dell'ente, comporterà l'esclusione dell'operatore economico stesso ai sensi dell'art. 98, co. 3 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023. |