SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
2.1.h. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito
2. PRINCIPI - 2.1. Principi dell’attività contrattuale
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 8, co. 1 | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | L’articolo 8, comma 1, codifica il principio di autonomia contrattuale delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1 prevede che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. La disposizione formalizza un principio da tempo sancito dalla giurisprudenza, cioè quello dell'identità di capacità negoziale tra persone giuridiche pubbliche e private, con la conseguenza che i soggetti di diritto pubblico hanno facoltà di porre in essere ogni contratto di diritto privato in assenza di specifici divieti di legge (Cass. Civ., SS.UU., 12 maggio 2008, n. 11656). Viene così ribadito il principio di tassatività della limitazione della capacità negoziale, richiedendosi una espressa previsione di legge per la sua limitazione (ne costituiscono degli esempi l'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, in relazione ai contratti di società delle amministrazioni pubbliche, e l'art. 62 del D.L. n. 112/2008 in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati). |
|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 8, co. 2 | RUP / STAZIONE APPALTANTE / PROFESSIONISTA | L'articolo 8, comma 2, disciplina il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (e l'applicazione del principio dell'equo compenso con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali si rinvia alla corrispondente scheda della Cassetta degli attrezzi lavori). Il comma 2, al primo periodo, dispone che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Il secondo periodo del comma in esame precisa inoltre che, fatti salvi i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso. Fatta salva l'eccezione relativa alle prestazioni d'opera professionale prevista dalla norma richiamata, risultano ammissibili i contratti pubblici gratuiti, che sono esclusi dall'ambito di applicazione del codice ai sensi dell'art. 13, co. 2. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 8, co. 2 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 1, co. 1) D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 15-bis - 15-quater (introdotti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 14) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE / PROFESSIONISTA | L'art. 1, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 2 dell'art. 8 nella parte relativa all'equo compenso, rinviando alla disciplina dettata dall'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater (pure introdotta ex novo dal D.Lgs. n. 209/2024), che tuttavia riguarda specificamente soltanto i servizi di ingegneria ed architettura. Fatta salva l'eccezione relativa alle prestazioni d'opera professionale prevista dalla norma richiamata, risultano ammissibili i contratti pubblici gratuiti, che risultano esclusi dall'ambito di applicazione del codice ai sensi dell'art. 13, co. 2. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 8, co. 3 | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Il comma 3, infine, facoltizza le pubbliche amministrazioni a ricevere per donazione beni o prestazioni (rispondenti all’interesse pubblico) senza obbligo di gara, ferme restando le disposizioni civilistiche in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni. |