SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
2.1.g. Principio di auto-organizzazione amministrativa
2. PRINCIPI - 2.1. Principi dell’attività contrattuale
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'articolo 7 recepisce al comma 1 il principio di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare la prestazione di beni o servizi attraverso il ricorso a tre modelli alternativi: a) autoproduzione; b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. La codificazione di tale principio è diretta a meglio allineare il diritto nazionale con quello dell'UE, che pone autoproduzione ed esternalizzazione su un piano di tendenziale parità, superando l'orientamento restrittivo del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto all'autoproduzione. La parità tra autoproduzione ed esternalizzazione è tuttavia solo tendenziale in quanto, ad esempio, la scelta per l'affidamento in house deve essere sempre motivata. Il comma 2 dispone, al primo periodo, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house servizi o forniture nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Viene stabilito, al secondo periodo, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto: - dei vantaggi per la collettività; - delle connesse esternalità; - della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. Il terzo periodo del comma 2 aggiunge che in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. Nella relazione illustrativa si fa notare che il secondo e terzo periodo del comma 2 prevedono rispettivamente “una semplificazione della motivazione rispetto all’art. 192, comma 2, del D Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell’onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell’in house”, e una motivazione ancorata più a ragioni economiche e sociali che a ragioni giuridico-formali. Il quarto periodo del comma 2 prevede che i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione: - con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza; - con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri; - oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. Il comma 4 dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 7 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Il D.Lgs. n. 36/2023 non elenca i requisiti per poter definire un soggetto in house, né ripropone il procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto in precedenza dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti per poter definire un soggetto in house sono ora stabiliti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (artt. 4, 5 e 16). |