11.1.h. Recesso

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 123 RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell’allegato II.14.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture ed effettua la verifica la regolarità dei medesimi.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 11 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE In virtù dell'art. 39 dell'All. II.14 trova applicazione, con i necessari adattamenti, quanto disposto dal suo art. 11.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite che la stazione appaltante deve pagare all'appaltatore nel caso di recesso è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto all'appaltatore, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione o dal RUP in sua mancanza e deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.