SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
11.1.g. Risoluzione
11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 All.II.14 |
RUP / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / STAZIONE APPALTANTE / ESECUTORE | Le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D. Lgs. n. 36/2023 (in ordine alla sospensione dell'esecuzione) possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo (la risoluzione nei casi seguenti è quindi facoltativa), se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) - sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari -, superamento della soglia di cui al comma 2 del predetto articolo 120 (50% dell'importo contrattuale) e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) (ovvero 15% del valore iniziale del contratto o soglia di rilevanza comunitaria); c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti risolvono (la risoluzione in questi casi è obbligatoria) un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro (requisiti di ordine generale). Le stazioni appaltanti possono altresì risolvere il contratto di appalto (anche in questo caso la risoluzione è dunque facoltativa) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un tale grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14. Qualora, al di fuori dell'anzidetta ipotesi di grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, o, in sua mancanza, il RUP, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 10, co. 1-5 |
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / RUP / ESECUTORE | Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 e di seguito descritto, da ritenersi applicabile ai servizi e alle forniture in virtù di quanto disposto dall'articolo 39 di quest'ultimo. In presenza di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP anche l'indicazione per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale per colpevole ritardo ai sensi dell'art. 112 co. 4 del codice nel caso di concessione di un termine per l'esecuzione di prestazioni non tempestivamente eseguite. Nei casi in cui non risulta nominato il direttore dell'esecuzione, i compiti di sua competenza sin qui elencati sono esercitati dal RUP. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 10, co. 6 | VERIFICATORE | Ai sensi dell'art. 10 co. 6 dell'All. II.14, da reputarsi applicabile ai servizi e alle forniture in virtù di quanto disposto dall'articolo 39 di quest'ultimo, in caso di risoluzione contrattuale, il verificatore, acquisito lo stato di consistenza, procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto contemplato come oggetto dell'appalto ed è altresì accertata l'esecuzione di eventuali ulteriori prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 11 | STAZIONE APPALTANTE / ESECUTORE | In virtù dell'art. 39 dell'All. II.14 in caso di recesso trova applicazione, con i necessari adattamenti, quanto disposto dal suo art. 11, per cui l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione, se nominato, o, in sua mancanza, dal RUP, e deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. |