SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
11.1.e. Variazioni e modifiche
11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 5 |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | (Art. 120 c. 1 e 2) Fermo quanto previsto per la revisione prezzi (per la quale si rinvia alla specifica scheda), la stazione appaltante può modificare il contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, sempreché, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate; b) per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica), ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Avviso della modifica del contratto è pubblicato sulla GU dell'UE con le informazioni previste dall'All. II.16. (Art. 120 c. 3) Oltre che nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di gara, e sempre che la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica si mantiene al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) la soglia comunitaria fissata dall'art. 14; b) il 10% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive tale valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto, al netto delle modifiche successive. (Art. 120 cc. 5 e 13) La stazione appaltante può sempre procedere a modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore, perché esse sono sempre consentite, nei limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico, se approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP. (Art. 120 c. 6) Una modifica è considerata sostanziale quando: a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. (Art. 5 c. 9 All. II.14) Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. (Art. 120 c. 9) Quando previsto dai documenti di gara iniziali, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. (Art. 120 c. 8) La stazione appaltante può sempre modificare il contratto ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. (Art. 5 c. 1 e art. 39 All. II.14) Il direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche contrattuali in corso di esecuzione indicandone i motivi. (Art. 5 c. 3 e art. 39 All. II.14) In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche contrattuali, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dell’esecuzione redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. (Art. 35) Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle prestazioni o materiali sono valutati: a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto; b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup. (Art. 5 c.8 All. II.14) Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. (Art. 120 c. 13, 14, 15, 8; Art. 5 c. 12 All. II.14) Il RUP: 1) autorizza le modifiche e le varianti (ad eccezione della rinegoziazione); 2) pubblica, quando previsto, l’avviso della intervenuta modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 3) formula la proposta di accordo di rinegoziazione (art. 9 del Codice) entro 3 mesi dalla richiesta dell'appaltatore. (Art. 5 c. 4 e art. 39 All. II.14) Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. |