11.1.c. Subappalto

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 1 STAZIONE APPALTANTE / AFFIDATARIO I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture comprese nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) (modifica soggettiva del contratto in corso di esecuzione), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 119.
 
D.lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 1, 3 e 4


D.lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 3, co. 1, lett. ee)
STAZIONE APPALTANTE / AFFIDATARIO (art. 119 c. 2)
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

(art. 119 c. 3)
Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti prestazioni e attività:
a) le attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) i servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;
d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

(art. 119 c. 4)
I subappalti sono soggetti a specifica autorizzazione preventiva della stazione appaltante.
 
D.lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 2 e 17 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante:
1) indica nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza o prevenire rischi di infiltrazioni mafiose (art. 119, co. 2).
2) indica nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (art. 119, co. 17).
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 119 APPALTATORE L'appaltatore:
1) all’atto dell'offerta indica le prestazioni che intende subappaltare (art. 119, c. 4, lett. c));
2) affida le prestazioni oggetto di subappalto a operatori qualificati per le prestazioni da eseguire e in possesso dei requisiti generali stabiliti dal codice (art. 119, c. 4, lett. a) e b))
3) trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II (artt. 94-98) e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (art. 119, c. 5) ;
4) allega alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (art. 119, c. 16);
5) chiede l'autorizzazione alla stazione appaltante per la modifica dei contratti di subappalto e/o per la sostituzione del subappaltatore (art. 119, c. 2 e 10);
6) corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 119, c. 12);
7) comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto (art. 119, c. 2); ;
8) comunica alla stazione appaltante l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi (art. 119, c. 3, lett. a));
9) trasmette alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto i contratti delle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto (art. 119, c. 4, lett. d));
10) trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (art. 119, c, 7).
 
D.lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 2 e 2-bis
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 41)
APPALTATORE L'appaltatore:
- in relazione all'attività di cui al punto 1) del rigo precedente, precisa la percentuale pari o superiore al 20% che intende subappaltare a piccole e medie imprese: sussite, infatti, l'obbligo di stipulare con le suddette imprese i contratti di subappalto in misura non inferiore a tale percentuale (art. 119, co. 2, come integrato);
- inserisce nei contratti di subappalto e nei sub contratti la clausola di revisione prezzi, che si attiva alle condizioni prevista dall'art. 60, co. 2, del Codice (art. 119, co. 2-bis, introdotto dal correttivo).
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 6, primo periodo APPALTATORE / SUBAPPALTATORE Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 6, secondo periodo APPALTATORE / SUBAPPALTATORE L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ma, nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) -pagamento diretto a favore di subcontraente che riveste natura di microimpresa o piccola impresa- e c) -pagamento diretto su richiesta del subcontraente-, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 7 APPALTATORE / SUBAPPALTATORE L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12.
I subappaltatori trasmettono, per il tramite dell'affidatario, alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, c. 12, ultimo periodo APPALTATORE / SUBAPPALTATORE L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, c. 12, secondo periodo SUBAPPALTATORE Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti (per i servizi, leggasi categorie prevalenti) e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co.12, secondo periodo
(come sostituito dal D.Lgs. 209/2024 art. 41)
SUBAPPALTATORE L'art. 41 del D.Lgs 209/2024 ha sostituito il secondo periodo del comma 12 dell'art. 119, prevedendo l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL del contraente principale o un altro contratto che stabilisca tutele equivalenti rispetto a quello applicato dall'appaltatore. La disposizione prevede che: " Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente (per i servizi, leggasi prestazione principale). Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis." Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 8 STAZIONE APPALTANTE / SUBAPPALTATORE In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 co. 6.  
D. Lgs n. 36/2023 art. 119 RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante:
1) autorizza il subappalto. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa (art. 119 c. 16);
2) autorizza con atto integrativo variazioni dell'oggetto del subappalto che comportino incremento dell'importo dello stesso (art. 119 c. 2);
3) verifica che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (artt. 94-98 del Codice) e il possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni da eseguire (art. 100 del Codice e All. II.12) tramite la Banca dati nazionale ANAC di cui all'art. 23 del Codice (art. 119 c. 5);
4) acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 119 c. 7);
5) sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettivo pagamento dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 119 c. 12);
6) in caso di presunte violazioni relative a ritardi su retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 119 c. 9);
7) corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari dei sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente (art. 119 c. 11);
8) rilascia ai subappaltatori che ne facciano richiesta i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite (art. 119 c. 20).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 2, 2 bis e 20
(come modificato dal D.Lgs 209/2024, art. 41)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Nell'espletare le attività di verifica e autorizzazione dei contratti di subappalto di cui sopra la stazione appaltante controlla che essi:
a) siano stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% o nella diversa soglia dichiarata in gara dall'operatore economico (art. 119, co. 2);
b) contentengano le clausole di revisione prezzi (art. 119, co. 2-bis).
In relazione ai certificati di cui al punto 8) del rigo precedente, il correttivo integra l'art. 119, co. 20, precisando che tali certificati possono essere utilizzati dal solo subappaltatore al fine di ottenere o rinnovare la qualificazione.
Dal 31/12/2024
D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14, art. 31, co. 2, lett. d)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 12
 
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO Il direttore dell'esecuzione:
1) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappltatrici autorizzate accertando l'effettivo svolgimento delle prestazioni ad esse affidate, registrando eventuali contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dell'esecuzione del subappalto (art. 31, c. 2, lett. d, All. II.14);
2) verifica l'effettivo pagamento dei costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 119, c. 12).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 119, co. 17
(come modificato dal D.Lgs. 209/2024 art. 41)
SUBAPPALTATORE L'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 ha aggiunto un periodo al comma 17, individuando la disciplina applicabile per il caso di cd "subappalto a cascata", che coincide con quella dettata dall'art. 119 per il subappalto. L'articolo in oggetto dispone che: "Nel caso in cui I ‘esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto." Dal 31/12/2024