11.1.b. Verifica di conformità

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 1



D.Lgs. n. 36/2023 art. 36, co. 1-3
STAZIONE APPALTANTE I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
Lo scopo della verifica di conformità è dunque quello di accertare che il contratto abbia avuto regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice nonché di acclarare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 5

D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 36, co. 6
STAZIONE APPALTANTE / RUP / VERIFICATORE La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori (commissione composta da due o tre soggetti) della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare
 




D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 6
STAZIONE APPALTANTE Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 6
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 40)
STAZIONE APPALTANTE Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in attività di servizio;
a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del codice;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza, per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del codice;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
Dal 31/12/2024
D. Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 8-9

D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 36, co. 4
STAZIONE APPALTANTE Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.
Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l’esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.
La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 RUP IL RUP trasmette, entro trenta giorni dalla ultimazione della prestazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità (salva restando la facoltà di quest'ultimo di chiedere ulteriore documentazione necessaria):
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all'art. 116, comma 11, del codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116, co. 2





D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 36
RUP / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione (che spetta al direttore dell'esecuzione certificare dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuto espletamento della prestazione stesse: cfr. art. 31 c. 2 lett. n., All. II.14), salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto. (All. II.14 art. 36 c. 4)

La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni , salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. (Art. 116 c. 2)

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante; qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità; nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato. (All. II.14 art. 36 c. 8)

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità. (All. II.14 art. 36 c. 9)

Il soggetto incaricato della verifica, esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, fissa il giorno per il controllo definitivo e ne informa il RUP, il DEC e l'esecutore. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. (All. II.14 art. 36 c. 10)
Il soggetto incaricato della verifica di confomrità ne redige processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Il predetto processo verbale deve contenere: 1) sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto; 2) eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; 3) il giorno della verifica di conformità; 4) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; 5) rilievi fatti, singole operazioni e verifiche compiute, numero dei rilievi effettuati e risultati ottenuti. (All. II.14 art. 36 c. 11)

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore deve mettere a disposizione i mezzi necessari per eseguire la verifica di conformità: se non ottempera a questi obblighi il DEC o soggetto incaricato della verifica dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo. (All. II.14 art. 36 c. 12)
Il soggetto incaricato della verifica di conformità raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con i dati relativi al contratto e con i documenti contabili; formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del DEC. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto incaricato della verifica indica se le prestazioni sono o meno collaudabili ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. (All. II.14 art. 36 c. 13)

Il soggetto incaricato della verifica espone il proprio parere, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali. (All. II.14 art. 36 c. 14).
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 37 RUP / VERIFICATORE Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione dell'esecutore; c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni; e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; g) il verbale del controllo definitivo; h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; i) la certificazione di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27 (pagamento della rata di saldo nonché svincolo della cauzione definitiva).

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.