9.6.e Avvisi e relazioni di aggiudicazione

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - 9.6 Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 111 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’articolo 111 disciplina i casi e le modalità di emissione degli avvisi relativi all'aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro, nonché il contenuto degli avvisi medesimi, riproducendo le disposizioni recate dall’art. 98 del Codice previgente, a loro volta in linea con il disposto dell’art. 50 della direttiva 2014/24/UE.
In relazione al contenuto degli avvisi, la norma in esame disciplina tale aspetto, in particolare, rinviando alle previsioni dell’allegato II.6, parte I, lettera D, recante “Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati”.
Tale parte D riproduce esattamente la corrispondente parte D dell’Allegato V (intitolato “Informazioni che devono figurare negli avvisi”) della direttiva 2014/24/UE.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 111, co. 1
(come sostituito da D.Lgs. n. 209/2024, art. 39)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Il correttivo ha sostituito il primo comma dell'art. 111 prevedendo che le stazioni appaltanti che hanno stipulato (non dunque solo aggiudicato) un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o ad un avviso pubblicato ai sensi degli artt. 84 e 85, inviano un avviso conforme alle previsioni dell’allegato II.6, parte I, lettera D, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 112 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’articolo 112 disciplina la documentazione, da predisporre da parte delle stazioni appaltanti, in relazione allo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione di appalti o accordi quadro sopra soglia, riproducendo le disposizioni recate dall’art. 99 del Codice previgente, a loro volta in linea con il disposto dell’art. 84 della direttiva 2014/24/UE.

In particolare l’articolo in esame:
- dispone che, per ogni appalto od ogni accordo quadro “soprasoglia” e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione (comma 1);
- disciplina il contenuto minimo della relazione citata prevedendo che la stessa contenga almeno le seguenti informazioni (comma 1):
a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
- prevede che le stazioni appaltanti garantiscano la conservazione, per almeno 5 anni, di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto (comma 4);
- dispone che la relazione di cui trattasi o i suoi principali elementi sono comunicati alla “Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici” (istituita dall’art. 221 del "nuovo" Codice) per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta (comma 5).

Come si è già detto, la disciplina recata dall’articolo in esame riproduce quella dell’art. 99 del Codice previgente, a sua volta in linea con il disposto dell’art. 84 della direttiva 2014/24/UE. Si fa notare, in proposito, che le uniche differenze del testo in esame rispetto a quello della direttiva sono l’eliminazione delle parti relative all’utilizzo di mezzi non elettronici e il diverso termine minimo di conservazione succitato, che nella direttiva è di soli 3 anni, contro i 5 anni previsti sia dal testo in esame sia dal testo previgente.