SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8.6.c. Offerte anormalmente basse
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - 8.6. Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 110 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L’articolo 110 disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse e le procedure da seguire in presenza delle stesse. Il comma 1 dispone che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa. Lo stesso comma dispone che l’anomalia sia valutata in base a elementi specifici indicati nel bando o nell’avviso, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9 (ossia i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). In base al comma 2, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni. Il comma 3 disciplina il contenuto delle suddette spiegazioni di cui trattasi, stabilendo che le stesse possono riguardare i seguenti elementi: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti o dei servizi prestati; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi; c) l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. Il comma 4 dispone che non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. Il comma 5 disciplina i casi in cui la stazione appaltante prevede l’esclusione dell'offerta, riproducendo, nella sostanza, quanto già previsto dal comma 5 dell’art. 97 del Codice previgente. Oltre che nel caso in cui le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tale esclusione è disposta nelle ipotesi in cui l'offerta è anormalmente bassa in quanto:: a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 (in materia di subappalto); c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13. Il comma 6 disciplina la procedura da seguire, da parte della stazione appaltante, qualora la medesima accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, riproducendo, nella sostanza, quanto già previsto dal comma 7 dell’art. 97 del Codice previgente. Il comma 6 disciplina la procedura da seguire, da parte della stazione appaltante, qualora la medesima accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, riproducendo, nella sostanza, quanto già previsto dal comma 7 dell’art. 97 del Codice previgente. |
variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 110, co. 4, lett. b) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024, art. 38) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | Con il correttivo il legislatore è intervenuto a modificare il comma 4, lett. b) dell'art. 101 unicamente sostituendo all'espressione "oneri di sicurezza" quella, più corretta, di "costi di sicurezza". | Dal 31/12/2024 |