SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8.2.c. Disciplinare di gara e capitolato speciale (inclusi rapporti di prova, certificazioni qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo vita)
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE - 8.2. Documenti di gara
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 87 | STAZIONE APPALTANTE | Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la Stazione Appaltante. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8. |
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| D.Lgs 36/2023 All. II.8 | STAZIONE APPALTANTE | Rapporti e mezzi di prova, certificazioni, registro on line dei certificati, costi del ciclo vita Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Per 'organismo di valutazione della conformità' s'intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09/07/2008, oppure un organismo autorizzato ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 di tale Regolamento. Nei casi non coperti da normativa UE di armonizzazione, s'impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati dalle disposizioni nazionali di settore. Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice, al fine di un'efficace cooperazione reciproca, nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Per facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis). L'aggiornamento delle informazioni concernenti i certificati e le altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea è a cura della cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice. Quando vengono valutate le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo di vita di un prodotto (l'All. II.8 fa espresso riferimento soltanto al ciclo di vita dei prodotti, ma l'art. 96 del codice menziona anche quello dei servizi e dei lavori), nei documenti di gara devono essere indicati i dati che gli operatori economici dovranno fornire, nonché il metodo che sarà utilizzato per determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati. In particolare, potranno essere chiesti: 1) costi relativi all’acquisizione; 2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti e servizi nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici. Il metodo utilizzato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere accessibile a tutte le parti interessate; c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. I dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. Ogni qualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è reso obbligatorio da atto legislativo dell'UE, tale metodo è applicato per la valutazione. Un metodo comune per tale calcolo è previsto dalla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni. |