SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7.3.c. Procedura ristretta
7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.3. Scelta del contraente
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs n. 36/2023 art. 72, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs n. 36/2023 All. I.1 art. 3, co. 1, lett. g) | STAZIONE APPALTANTE | Le procedure ristrette sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice. | |
| D.Lgs n. 36/2023 All. II.6 Parte I | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi dei settori ordinari sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte I. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.72, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 (pubblicazione a livello europeo) o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 72, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 72, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze: a) l'avviso contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1e che siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. |
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| D.Lgs n. 36/2023 art. 72, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal codice, la stazione appaltante può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. |
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| D.Lgs n. 36/2023 art. 72, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 (amministrazioni sub-centrali) possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 70, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure ristrette, le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, nelle procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque e la stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. |
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| D.Lgs n. 36/2023 All. I.3 art. 1 | STAZIONE APPALTANTE / RUP | Le gare di appalto con procedura ristretta si devono concludere: - se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita nel termine massimo di dieci mesi - se è utilizzato il criterio minor prezzo nel termine massimo di sei mesi. Tali termini corrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Se la stazione appaltante Le gare di appalto con procedura ristretta si devono concludere: - nel termine massimo di 10 mesi se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita ; - nel termine massimo di 6 mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo . Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà lo stesso RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. |