7.2.e. Clausole di revisione prezzi

7. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA - 7.2. Norme comuni

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Fino al 30/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
Dunque, il correttivo è intervenuto ad integrare il comma 1 dell'art. 60 unicamente per specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto, al fine di chiarire il meccanismo di parametrazione degli indici di variazione dei costi, necessariamente riferiti alle prestazioni definite in contratto.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60, co. 1 STAZIONE APPALTANTE L'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi, previsto dal Codice sin dalla sua entrata in vigore, ha introdotto - in conformità al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale originario, così come cristallizzatosi al momento dell'aggiudicazione (si veda l'art. 9, co. 5) – un meccanismo revisionale destinato ad operare durante tutta la vita del contratto di appalto e in grado di consentire periodicamente alle stazioni appaltanti e agli operatori economici di monitorare l'effettivo andamento economico del rapporto e, se del caso, correggerne le distorsioni più penalizzanti.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Queste clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Fino al 30/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2, lett. b)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Dal 31/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE Per gli appalti di servizi e forniture resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.
In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 3, lett b) STAZIONE APPALTANTE Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzidi cui al comma 1 (presupposta dal meccanismo revisionale), si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) (omissis);
b) gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Fino al 30/12/2024
D.lgs n. 36/2023 art. 60, co. 3, lett. b)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 (presupposta dal meccanismo revisionale), si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, i seguenti indici sintetici:
a) (omissis);
b) gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4 STAZIONE APPALTANTE Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Fino al 30/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE Gli indici di prezzo concernenti i contratti di forniture e servizi (cfr. co. 3 lett. b) sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Dal 31/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-ter
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.
Dal 31/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-quater
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)
STAZIONE APPALTANTE L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto. Dal 31/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 5 STAZIONE APPALTANTE Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Questa previsione fa evidentemente riferimento a istituti propri dei contratti di lavori e pertanto, con riferimento ai servizi e alle forniture, può trovare applicazione solo operando i necessari adattamenti (ad esempio, intendendo il "quadro economico" come "documento di stima economica" e il "collaudo" come "verifica di conformità").