4.2.b. Procedure automatizzate, comunicazioni, garanzie, uso delle piattaforme digitali nella fase esecutiva

4. DIGITALIZZAZIONE - 4.2. Strumenti operativi

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE

D.Lgs. n. 36/2023 art. 30, co. 1
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE
 
Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 29

D.Lgs. n. 82/2005 art. 47
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / OPERATORE Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all'art. 22 e per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.
Secondo quest'ultimo, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 106, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n.135/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID. Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 106, co. 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35, co.1, lett. a)
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 209/2024 ha integrato il co. 3 dell'art. 106 del Codice precisando che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 115, co. 3, 5 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25.
Le predette piattaforme digitali garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 9.