SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3.2.c. Compiti del RUP
3. ISTITUTI GENERALI - 3.2. Scelta, nomina e compiti del RUP
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 4, 5 D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 |
RUP / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Il RUP esercita tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Anche laddove siano stati nominati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, i responsabili per fase di cui all'art. 15, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023, restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2, co. 1 | RUP / PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE | Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 2, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1, lett. a) |
RUP / RESPONSABILE DI FASE / PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE | L'art. 75, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 2 dell'All. I.2 specificando che: 1) sia il RUP, sia il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante; 2) il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 6, co. 1 | RUP | Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, co. 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 6, co. 2, 3 | RUP | Il RUP, in relazione a tutti i contratti e fasi, ha i seguenti compiti: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi; b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; e) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58 del codice; f) decide i sistemi di affidamento dei servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione; g) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 del codice; h) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento; i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori (recte, del direttore dell'esecuzione, ove nominato); l) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012 (abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023) ossia della pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative agli appalti pubblici. In ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. |
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| D.Lgs.n. 36/2023 All. I.2 art. 7 | RUP | Nella fase dell'affidamento, inoltre, il RUP ha i seguenti compiti specifici: a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile ed esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, avvalendosi, in caso di complessità, anche della struttura di supporto o di una commissione appositamente nominata; c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione; d) dispone le esclusioni dalle gare; e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi che spettano alla commissione giudicatrice; f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche; g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa. In ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. |
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| D.Lgs.n. 36/2023 All. I.2 art. 8, co. 1 e 5 | RUP | L'art. 8 dell'All.I.2 declina i compiti del RUP per la fase dell'esecuzione assumendo come paradigma pressochè esclusivo i contratti di lavori: lo si evince dagli espressi riferimenti al "direttore dei lavori", ai "lavori", alle "lavorazioni", al "coordinatore per la sicurezza", al "responsabile dei lavori", al "piano di sicurezza e coordinamento" presenti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o), p), s-bis), u) del comma 1. Fanno eccezione, in ragione della loro formulazione generica, ossia non orientata ai soli lavori, le previsioni delle seguenti lettere, pure contemplate dal comma 1, a termini delle quali il RUP: e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice; r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti; s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento; v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. Fanno altresì eccezione, poichè contengono espliciti riferimenti a istituti propri dei ("verifica di conformità") o comunque riferibili anche ai ("esecuzione del contratto") contratti di servizi/forniture, le previsioni delle ulteriori lettere del comma 1 di seguito elencate, secondo le quali il RUP: p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti; t) all'esito positivo della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento. Tuttavia, il medesimo art. 8, c. 5, precisa, con norma di chiusura del quadro delle competenze del RUP, che detto organo svolge, in ogni caso, tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Si può quindi arguire che, al di fuori dei compiti esclusivamente riservati agli organi della fase esecutiva dei contratti di lavori (vale a dire quelli individuati alle lettere c), d), f), g), h)) e comunque in aggiunta a quelli esaminati nell'ambito delle eccezioni sopra illustrate, rientrano nella sfera di competenza del RUP, con i necessari adattamenti agli istituti propri dei contratti di servizi/forniture, gli ulteriori adempimenti menzionati alle seguenti lettere del comma 1, a norma delle quali tale organo: a) impartisce al direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato) le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi (recte, delle prestazioni); b) autorizza il direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato) alla consegna degli stessi (recte, a dare avvio alle prestazioni); i) accerta, insieme al direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato), che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato); m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni (recte, prestazioni) originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato) e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico; n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori (recte, direttore dell'esecuzione se nominato); o) ordina la sospensione dei lavori (recte, dell'esecuzione delle prestazioni) per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice; u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori (recte, delle prestazioni: cfr. 31, c. 2, lett. n), All. II.14) e il certificato di esecuzione dei lavori (recte, ad esempio, ancorchè non esattamente sovrapponibile, il certificato di regolare esecuzione). |
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| D.Lgs.n. 36/2023 All. I.2 art. 8, co. 3 | RUP | Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. | |
| D.Lgs.n. 36/2023 All. I.2 art. 8, co. 4 | RUP | Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 8, co. 4, 5 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 75, co. 1 lett. b) 2)) D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 32 |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 75, co. 1 lett. b) sub 2) del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 prevedendo, ora, che il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. In base a quest'ultima norma il direttore dell'esecuzione deve essere diverso del RUP nei contratti di servizi e di forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e di forniture di particolare importanza si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. L'art. 32, All. II.14 considera servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2. Per l'esecuzione dei suddetti contratti di particolare importanza la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 9 | RUP / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE / STAZIONE APPALTANTE | Nei casi di acquisti aggregati, il RUP, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: a) programmazione dei fabbisogni; b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; c) esecuzione contrattuale; d) verifica della conformità delle prestazioni. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di: a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; c) affidamento; d) esecuzione per quanto di competenza. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice per quanto riguarda i requisiti professionali e la nomina del RUP. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice. |