SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
3.1.b. Soglie di rilevanza europea e calcolo del valore del contratto. Disciplina dei contratti misti
3. ISTITUTI GENERALI - 3.1. Ambito di applicazione, soglie di rilevanza europea e calcolo del valore dell’appalto
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 1 - 3 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono periodicamente determinate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, sia nei settori speciali sia in quelli ordinari, è stata fissata per gli anni 2022-2023 in 5.382.000 Euro, per gli anni 2024-2025 in 5.538.000 Euro e per gli anni 2026-2027 in 5.404.000 Euro. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 4 e 8 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell'appalto di lavori, in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alla soglie europee. Nè a tal fine un appalto può essere frazionato, tranne nel caso vi siano ragioni che giustificano il frazionamento. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 13, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui non è prevista l'indizione di una gara, al momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del contratto. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 13, co. 9 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti l'importo stimato dell'appalto è costituito dal computo dell'importo complessivo della totalità dei lotti. Quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le disposizioni del codice relative alle procedure e ai contratti sopra soglia si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 11 | STAZIONE APPALTANTE | In deroga a quanto previsto dal comma 9, di cui al precedente rigo, (il quale prevede che l'importo complessivo dell'appalto venga stimato sulla totalità dei lotti e che, se l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto), le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a 1.000.000 di Euro, purchè l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 11 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 3, co. 1) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2024 ha riformulato in termini più chiari il comma 11 dell'art. 14 del Codice (la cui versione originaria prevedeva che, alle medesime condizioni, le stazioni appaltanti potessero aggiudicare l'appalto per singoli lotti "senza applicare le disposizioni del codice"), stabilendo che le stazioni appaltanti possano aggiudicare l'appalto per singoli lotti (in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 11, co. 9 e 10, i quali prevedono che l'importo complessivo dell'appalto venga stimato sulla totalità dei lotti e che, se l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le disposizioni del codice sugli affidamenti sopra soglia si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto) con le modalità previste per gli affidamenti sotto soglia (di cui al Libro II, parte I, artt. 48-55) quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a 1.000.000 di Euro, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 14 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli appalti pubblici concernenti la progettazione, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto è costiuito dagli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 16 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 17 | STAZIONE APPALTANTE | Nel caso di partenariati per l'innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 18, 20, 21 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano le regole seguenti: - nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto; - nel caso di contratti misti che contengono elementi sia di appalti di lavori nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 22, 23 | STAZIONE APPALTANTE | Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, fatta salva la facoltà di cui al comma 20 (scelta della SA tra aggiudicare appalti distinti o un unico appalto), le disposizioni applicabili sono quelle dei commi successivi al comma 22, tra cui quella del comma 23 secondo il quale se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 27 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di lavori nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 29 | ENTE CONCEDENTE | Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180. |