12.1.d. Revisione prezzi

12. GESTIONE DEL CONTRATTO - 12.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60 RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e che operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni eseguite.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi la stazione appaltante utilizza gli indici sintetici di costo di costruzione (e/o le eventuali ulteriori categorie di indici individuati dal MIT, sentito l'ISTAT) elaborati dall'ISTAT e pubblicati sul portale istituzionale di tale Istituto.
Per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Per contratti stipulati a seguito di
procedure selettive avviate
fino al 30/12/2024

D.Lgs. n. 36/2023 art. 60
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)



D.Lgs. n. 36/2023 All. II.2-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 86)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Per gli appalti di lavori stipulati all'esito di procedure di gara avviate a far data dal 31/12/2024, fermo l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi (che il correttivo specifica fare riferimento alle prestazioni oggetto del contratto) l'attivazione di esse, per effetto della sostituzione del co. 2 dell'art. 60, si ha al verificarsi delle seguenti, diverse condizioni oggettive: variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operatività delle clausole stesse nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
Gli indici da utilizzare ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi non sono più elaborati da ISTAT, ma, ai sensi del modificato comma 4 dell'art. 60, essi vengono determinati con provvedimento del MIT, sentito l'ISTAT, il quale adotta i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla Tabella A dell'All. II.2-bis, che vengono utilizzati per la determinazione degli indici sintetici da applicare con le modalità stabilite dal medesimo allegato.
L'All. II.2-bis (introdotto dal correttivo) disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
Per contratti stipulati a seguito di
procedure selettive avviate
dal 31/12/2024