12.1.a. Servizi sociali e assimilati. Servizi alla persona. Appalti riservati

12. SERVIZI SOCIALI E ASSIMILATI - 12.1. Servizi sociali e particolari servizi dei settori ordinari

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 36/2023 art. 127, co. 1 e 2


D. Lgs. n. 36/2023 art. 6
STAZIONE APPALTANTE Per quanto riguarda i servizi sociali e i servizi assimilati, fermo quanto previsto dall’articolo 6 D. Lgs. n. 36/2023 (che costituisce disciplina di principio) per l’affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati ( allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), per valori pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:
a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera E;
b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6 Parte I, lettera F con l’avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

L'art. 6 D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (ad esempio, le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato di cui all’art. 56 e le convenzioni relative ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui all’art. 57).
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 127, co. 3, 4 e 5


D. Lgs. n. 36/2023 art. 164
STAZIONE APPALTANTE L’avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera G. Viene data la possibilità di raggruppare gli avvisi su base trimestrale e in tal caso viene indicato un termine di invio “cumulativo” al più tardi di trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 164, in merito alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

L'All. II.6 disciplina le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 128, co. 1, 2 e 3 STAZIONE APPALTANTE Sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi (allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) :
a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
b) servizi di prestazioni sociali;
c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni associative.
L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 128, co. 4 STAZIONE APPALTANTE In applicazione dell’articolo 37 del Codice le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.  
D. Lgs. n. 36/2023 art. 128, co. 5, 6, 7 e 8 STAZIONE APPALTANTE/CENTRALI DI COMMITTENZA Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 D. Lgs. n. 36/2023 (che disciplinano la qualificazione delle stazioni appaltanti e l'aggregazione e centralizzazione della committenza) sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui :
1) agli articoli 32, 33, 34 (Sistemi dinamici di acquisizione, Aste elettroniche e Cataloghi elettronici);
2) all’art. 59 (accordi quadro);
3) agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76 ( Procedura aperta, Procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando).

Sotto il profilo delle modalità di svolgimento delle procdedure, si applicano le disposizioni del Codice di cui agli articoli 79 (Specifiche tecniche), 80 (Etichettature), 84 (Pubblicazione a livello europeo), 85 (Pubblicazione a livello nazionale), 89 (Inviti ai candidati), 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 98 (Illecito professionale grave), 99 (Verifica del possesso dei requisiti), 100 (Requisiti di ordine speciale), 101 (Soccorso istruttorio) e 110 (Offerte anormalmente basse), adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) (euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dello stesso art. 128 (L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti).
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 129, co. 1 - 4


D. Lgs. n. 36/2023 art. 6
 
STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con apposito bando, di riservare ad appositi enti il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 D. Lgs. n. 36/2023 (principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.
La durata massima del contratto non può superare i tre anni.