SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
11.2.b. Accordo bonario
11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.2. Contenzioso, principali rimedi stragiudiziali
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 211 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Tra le misure alternative alla risoluzione giudiziaria delle controversie in fase di esecuzione del contratto, il D.Lgs. n. 36/2023 ha confermato l’istituto dell’accordo bonario (già previsto nei due precedenti codici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.Lgs. n. 50/2016) estendendone l’applicazione, in quanto compatibile, ai contratti relativi ai beni e servizi. Infatti, l’art. 211 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. È dunque il summenzionato art. 210 a stabilire la disciplina dell’istituto. Anzitutto, la procedura di accordo bonario presuppone l'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore e deve avere ad oggetto tutte le riserve iscritte dall'appaltatore sino al momento del suo avvio (c.d. principio di onnicomprensività dell'accordo bonario). La procedura può essere avviata in corso di esecuzione quando, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dei servizi/forniture oggetto d’appalto possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale. Spetta al RUP, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del direttore dell’esecuzione -se nominato- in ordine al raggiungimento del tetto per l’attivazione della procedura, dopo aver acquisito le relazioni riservate dello stesso direttore dell’esecuzione e del soggetto incaricato della verifica di conformità -se presenti - la valutazione dell'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento dei sopra detti limiti d'importo. Il procedimento dell'accordo bonario in corso di esecuzione può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo economico sopra indicato. La procedura di accordo bonario deve essere in ogni caso avviata dal RUP dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità (cfr. art. 37, c. 6, All. II.14 che fa espresso riferimento alla risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, collocandola per l’appunto dopo tale emissione). Quando il RUP avvia la procedura di accordo bonario: a) può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1; b) può formulare esso stesso la proposta motivata di accordo bonario. Il RUP o l'esperto verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. La proposta dell'esperto incaricato è formulata entro novanta giorni dalla nomina. La proposta del RUP è formulata entro novanta giorni dalla data di comunicazione del direttore dell’esecuzione circa il raggiungimento della soglia per l'ttivazione della procedura. Se entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta: - la proposta è rifiutata da parte del soggetto che ha formulato le riserve o tale termine decorre inutilmente, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario (si tratta dunque di una condizione di procedibilità); - la proposta è accettata dalle parti, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante |