11.2.a. Riserve

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.2. Contenzioso, principali rimedi stragiudiziali

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 115, co. 2 ESECUTORE Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 34 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Fermo restando quanto previsto nel Capo II dell’All. II.14 (artt. 31 e ss.) e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili.
Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7 del succitato All.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 7, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le seguenti disposizioni, dettate per i lavori, si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche ai servizi e alle forniture in virtù del rinvio all'art. 7 All. II.14 operato dal successivo art. 34.

In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:
a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 7, co. 2 e 4 ESECUTORE Le seguenti disposizioni, dettate per i lavori, si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche ai servizi e alle forniture in virtù del rinvio all'art. 7 All. II.14 operato dal successivo art. 34.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di certificato di verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate e il conto finale si intende come definitivamente accettato.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 7 co. 2 e 3 ESECUTORE Le seguenti disposizioni, dettate per i lavori, si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche ai servizi e alle forniture in virtù del rinvio all'art. 7 All. II.14 operato dal successivo art. 34.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi (infatti, il pregiudizio lamentato dall’esecutore non sempre discende da un fatto istantaneo -come, ad esempio, l’errata contabilizzazione di una lavorazione sulla scorta di un prezzo o di una quantità errati-, potendo essere conseguenza di un fatto continuativo -come, ad esempio, l’impossibilità di accedere a una parte del cantiere o l’illegittima sospensione dei lavori-);
b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 31, co. 2, lett. c) STAZIONE APPALTANTE / DEC Nel verbale di avvio dell’esecuzione, ove redatto dal direttore dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 31, co. 2, lett. m) STAZIONE APPALTANTE / DEC Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.  
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 art. 36, co. 14, e art. 37, co. 4 e 6 STAZIONE APPALTANTE / VERIFICATORE / RUP Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.
A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore (che dunque si pone a valle di tale emissione), si procede a norma dell'articolo 27 (svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo).