11.1.f. Sospensione e proroga dell’esecuzione

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121, co. 11 STAZIONE APPALTANTE / CCT Le disposizioni dell’articolo 121 si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori.
Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo (concernenti la consultazione preventiva ed obbligatoria del CCT, ove costituito).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121, co. 1, 2, 6 STAZIONE APPALTANTE / RUP / DEC Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che l’esecuzione delle prestazioni proceda utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione, se nominato, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. Provvede direttamente quest’ultimo quando non è nominato il direttore dell’esecuzione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Quando successivamente all’avvio delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che ne impediscano parzialmente il regolare svolgimento, l’esecutore prosegue quanto eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria la sospensione, anche parziale, è sempre disposta dal RUP.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121, co. 4, 5, 7 STAZIONE APPALTANTE / ESECUTORE / RUP / ANAC La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121, co.7 e 10 STAZIONE APPALTANTE / RUP / ESECUTORE Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle normativamente previste (commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121), l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14
 
 
D.lgs. n. 36/2023 All. II.14 Art. 8, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / RUP / DEC Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea e il RUP non abbia disposto la ripresa delle prestazioni, l'esecutore può diffidare il RUP a disporla ripresa o a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione, se nominato, perché vi provveda; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 121, co. 8 e 9 STAZIONE APPALTANTE / RUP / DEC / ESECUTORE L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione, se nominato.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.