11.1.d. Revisione prezzi

11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n. 36/2023 art. 60
 
RUP / STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante inserisce nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento le clausole di revisione prezzi, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della suddetta variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale di quest’ultimo in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
Per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Per contratti stipulati a seguito di procedure selettive avviate fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 60
(come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 art. 23)



D. Lgs. n. 36/2023 All. II.2 bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 86)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Per i contratti stipulati all'esito di procedure selettive avviate a far data dal 31/12/2024, fermi, da un lato, l'obbligo della stazione appaltante di inserire nei documenti di gara relativi ad appalti di servizi e forniture il cui prezzo non è determinato sulla base di una indicizzazione le clausole di revisione prezzi (che il correttivo specifica fare riferimento alle prestazioni oggetto del contratto), e, dall'altro, la facoltà della stazione appaltante di inserire nel contratto, oltre alle predette clausole, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, nel qual caso, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del co. 2, lett. b), dell'art. 60, ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi, queste ultime, per effetto della modifica della disposizione testè richiamata operano al verificarsi delle seguenti, diverse condizioni oggettive: variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operatività delle clausole stesse nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
A norma del succitato co. 2 lett. b), ai fini della determinazione della suddetta variazione, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
I predetti indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b).
L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
 
Per contratti stipulati a seguito di procedure selettive avviate dal 31/12/2024