SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
11.1.a. Direttore dell’esecuzione
11. GESTIONE DEL CONTRATTO - 11.1. Esecuzione del contratto
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 114, co. 1 |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | La fase dell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 114, co. 7-10 D. Lgs. n. 36/2023 All. II.14 |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Salvo quanto previsto dall'art. 114, co. 8 (si veda di seguito), per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L'art. 114, co. 8 prevede che l'allegato II.14 individui i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Per i contratti di servizi e forniture individuati dall’allegato II.14, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dal medesimo allegato II.14. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, possono affidarla ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo o intesa. Nel caso in cui il personale non sia disponibile, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice. |